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Fondazione Bertè

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LO STATUTO

ARTICOLO 1 

È costituita per volontà del Signor Bertè Oreste a memoria del figlio Roj Luigi, una Fondazione denominata FONDAZIONE BERTE’ con sede nel Comune di Cavedine, frazione Cavedine capoluogo. 

ARTICOLO 2

Lo scopo della Fondazione è quello di perseguire le seguenti finalità: 

a) riconoscere borse di studio destinate a studenti meritevoli per il sostegno delle spese dei loro studi; 

b) intervenire economicamente per rimuovere situazioni di disagio sociale. 

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della finalità, fissa annualmente il tetto massimo da destinare agli scopi di cui alle lettere a) e b) tenuto conto della necessità di accantonare parte degli utili a cura e salvaguardia del patrimonio. 
I destinatari dei benefici di cui sopra sono i nati nel Comune di Cavedine, frazione Cavedine capoluogo, o i nati da genitori ivi nati. 
Sono beneficiari anche coloro che, pur nati in Istituti Ospedalieri, risultino, alla nascita, residenti a Cavedine, frazione Cavedine capoluogo e ivi risiedano al momento del beneficio. 
In caso di particolare necessità ed opportunità, con voto unanime, il Consiglio di Amministrazione potrà devolvere tutto o parte di quanto destinato allo scopo di cui alle lettera b), ad enti od associazioni benefiche della frazione di Cavedine. 


ARTICOLO 3

La Fondazione provvede al conseguimento delle proprie finalità con le rendite del patrimonio. 
Per gli scopi citati, la Fondazione potrà ricevere in donazione denaro o altre cose mobili ed immobili che possano accrescerne il patrimonio purché non siano poste condizioni in contrasto con le finalità dello Statuto della Fondazione. 
Il Consiglio di Amministrazione ha l’obiettivo generale della sopravvivenza della Fondazione e dell’impiego delle risorse finalizzate agli scopi fondativi. Per questo: 

- utilizza le rendite secondo le finalità dell’articolo 2 che precede; 

- provvede all’utilizzo del patrimonio immobiliare e all’investimento del denaro della Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio; 

- provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare; 

- per i soli fini del mantenimento in efficienza e nella redditività del patrimonio immobiliare, può apportare modifiche alla consistenza dello stesso mediante permute e/o parziali alienazioni. 


ARTICOLO 4 

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti fra i nati nel Comune di Cavedine, frazione Cavedine capoluogo. Sono eleggibili anche coloro che, pur nati in Istituti Ospedalieri, risultino residenti alla nascita a Cavedine, frazione Cavedine capoluogo e ivi risiedano al momento della votazione.
Hanno diritto di voto tutti i maggiorenni residenti nella frazione di Cavedine del Comune di Cavedine.
I Consiglieri di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. 
Il Presidente è scelto e nominato dal Consiglio di Amministrazione con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei presenti. 
La perdita della residenza nel Comune di Cavedine, frazione di Cavedine capoluogo fa decadere, con effetto immediato, dalla carica elettiva. 
Le cariche sono gratuite.


ARTICOLO 5 

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di febbraio il bilancio preventivo dell’anno in corso e il bilancio consuntivo dell’anno precedente, ha tutti i poteri per l’amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali del bilancio secondo gli scopi della Fondazione.


ARTICOLO 6 

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. 
Egli convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; può delegare particolari atti al Segretario e/o al Tesoriere; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma dell’interesse dei beneficiari della Fondazione; provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo, appena possibile, al Consiglio.
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano in età. 


ARTICOLO 7 

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta almeno una volta all’anno e comunque ogni qual volta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto almeno sette giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare. 


ARTICOLO 8 

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. 
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 


ARTICOLO 9 

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario per le incombenze amministrative e può nominare un Tesoriere per le incombenze contabili e di tesoreria. Entrambi possono essere nominati anche fuori dei suoi membri effettivi.
Ai componenti del Consiglio potrà essere effettuato un rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni dell’ufficio. 
Il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere un compenso al Segretario e al Tesoriere se gli stessi sono esterni ai suoi membri effettivi. 


ARTICOLO 10 

L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

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